PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi. Definizione del prodotto
fonografico).

      1. La musica, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività, riconosciuto e garantito ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.
      2. La Repubblica sostiene e valorizza le attività musicali di livello professionale in tutti i loro generi e manifestazioni, favorisce la tutela, la formazione e lo sviluppo di attività di produzione, distribuzione, coordinamento e ricerca in campo musicale.
      3. Ai fini della presente legge, per «prodotto fonografico» si intende il prodotto o la composizione musicale, con o senza parole, realizzato su qualsiasi supporto fisico, informatico o telematico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva.

Art. 2.
(Credito di imposta).

      1. Alle imprese produttrici di prodotti fonografici che effettuano, entro il 31 dicembre 2008, le spese di cui al comma 2, relativi a strutture situate nel territorio italiano, è riconosciuto un credito di imposta di importo pari al 5 per cento del costo sostenuto, con riferimento a ciascun periodo di imposta in cui l'investimento è effettuato.
      2. Le spese per le quali è previsto il credito di imposta di cui al comma 1 hanno ad oggetto:

          a) attività connesse alla ricerca e allo sviluppo di opere prime di artisti italiani

 

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emergenti, ivi comprese le spese di registrazione, post-produzione e promozione del prodotto;

          b) programmi di ristrutturazione economico-produttiva concernenti, congiuntamente o disgiuntamente, l'acquisto, il potenziamento, l'ampliamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche nell'ambito dei processi di trasformazione delle strutture produttive verso tecnologie digitali.

      3. Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile fino al terzo periodo di imposta successivo.
      4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro delle attività produttive, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e sono stabilite le procedure di monitoraggio e di controllo rivolte a verificare l'attendibilità dei programmi di spesa di cui al comma 2.
      5. Il credito di imposta di cui al presente articolo è riconosciuto entro il limite di spesa complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Art. 3.
(Incentivi per la digitalizzazione di opere musicali e la produzione di videoclip).

      1. Al fine di promuovere lo sviluppo del mercato dei contenuti digitali è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2006 per l'erogazione di contributi alle imprese fonografiche, in attività alla data di entrata in vigore della presente

 

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legge, a parziale compensazione degli oneri sostenuti per la digitalizzazione di opere musicali da distribuire attraverso piattaforme telematiche ovvero per iniziative commerciali funzionali alla diffusione di contenuti digitali da immettere sui canali telematici.
      2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1 nonché le procedure di monitoraggio e controllo e le cause di revoca totale o parziale dei benefìci.
      3. All'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «6-bis. I contributi di cui al presente articolo sono altresì destinati alle imprese fonografiche per la progettazione, la realizzazione e lo sviluppo di video musicali di particolare rilievo artistico-culturale. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti, le modalità tecniche, i tempi e il tetto massimo di risorse finanziarie da destinare ai soggetti di cui al presente comma».

Art. 4.
(Ufficio per la promozione
della musica italiana all'estero).

      1. È istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, l'Ufficio per la promozione della musica italiana all'estero, denominato «Promitaliamusica». L'ufficio ha il compito di promuovere e di diffondere, in collaborazione con gli Istituti italiani di cultura all'estero e con gli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero, i prodotto fonografici nazionali e la produzione artistico-musicale italiana.

 

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      2. L'Ufficio è diretto da un comitato permanente presieduto da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e formato da nove membri così suddivisi: quattro rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei settori interessati; un rappresentante della Società italiana degli autori ed editori; un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; tre rappresentanti per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, delle attività produttive e delle comunicazioni.
      3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il comitato permanente di cui al comma 2 approva una relazione, da trasmettere ai Ministri interessati, sull'attività svolta nell'anno precedente e sui progetti sviluppati per la promozione della musica italiana anche attraverso la partecipazione a fiere e ad eventi internazionali.
      Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a definire le modalità di funzionamento dell'Ufficio. L'Ufficio si avvale di strutture e risorse umane messe a disposizione dal Ministero per i beni e le attività culturali. Ai fini dell'espletamento dei compiti ad esso assegnati è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2 e 3, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2006 e a 15 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 si provvede, per gli anni 2006, 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2006, l'accantonamento

 

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relativo al medesimo Ministero e, per gli anni 2007 e 2008, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.